Avv. Massimo Pifani
Siamo arrivati al punto di non ritorno…
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206 – MODIFICA DELL’ART. 403 C.C. “INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI”. Con Legge 26.11.2021 n. 206 il Parlamento ha Delegato il Governo di predisporre gli strumenti normativi più idonei “per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. (21G00229) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021 note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021)
Il decreto legislativo approvato dal parlamento di riforma complessiva della giustizia civile prevede, tra le tante cose, una preoccupante modifica dell’art. 403 cc “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”.
L’attuale articolo è questo. Art. 403 cc: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione“.
La modifica della Legge delega è questa: 27. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui”, sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.
Insomma, si stanno allentando i rigidi vincoli precedentemente previsti, in modo che per qualsiasi astratto motivo di pregiudizio psicofisico, il figlio può essere allontanato dalla famiglia (ora come ora non può ritenersi escluso che ci possa rientrare anche la mancata vaccinazione).
Articolo dell’Avv. Massimo Pifani
Fonte: http://t.me/pandementia
I figli non sono della stato, mettere le famiglie in condizioni di vivere secondo la legge naturale con tutela di istruzione e assistenza costituzionale. I cittadini non sono proprietà di autorità.